L’Ordine Nazionale degli Psicologi propone un Decalogo utile per orientarsi nella scelta.

Lo ripropongo con alcune variazioni personali.

 

    • Il terapeuta deve essere iscritto all’Albo degli Psicologi ed essere abilitato all’esercizio della psicoterapia, cioè deve essere inserito nello speciale Elenco degli Psicoterapeuti. Si può verificare qui.
    • Qualora lo psicoterapeuta fornisca consulenze on line, deve attenersi alle Linee guida fornite dall’Ordine degli Psicologi per le prestazioni via Internet a distanza.
    • Il terapeuta deve illustrare le teorie cui fa riferimento e le tecniche che utilizza.
    • Deve comunicare con chiarezza le modalità della relazione: durata delle sedute, numero di incontri settimanali previsti, durata indicativa dell’intera terapia, orari in cui può eventualmente essere reperito al telefono, possibilità o meno di inviare email o messaggi tra un incontro e l’altro.
    • Se si tratta di un libero professionista, deve indicare il suo onorario.
      Può tener conto della sua preparazione ed esperienza, ma anche delle condizioni economiche del paziente.
      Il terapeuta ha l’obbligo di rilasciare la ricevuta fiscale per la propria prestazione.
      Il paziente può ottenere così il rimborso dalla propria Assicurazione, se ne ha una, e comunque la detrazione fiscale nella misura del 19%.
      È opportuno anche accordarsi fin dall’inizio su come regolarsi in caso di appuntamenti mancati.
    • Il terapeuta deve stabilire con chiarezza gli obiettivi della terapia.
      Formulare obiettivi significa poter rispondere alla domanda: “Da che cosa mi accorgerò che la terapia sta funzionando?”
      Non sono utili risposte generiche, del tipo “starò meglio”, ma risposte concrete ed oggettivabili, ad esempio “non avrò più paura di guidare l’auto” (se la fobia dell’auto è il sintomo per il quale si richiede l’intervento terapeutico).
      Un buon modo di procedere potrebbe consistere nello stabilire valutazioni intermedie degli obiettivi raggiunti.
    • Il terapeuta deve valutare con il paziente i progressi della terapia e quest’ultimo ha il diritto di interromperla se non riscontra risultati.
    • Il terapeuta è obbligato al segreto professionale.
    • Con il terapeuta non si instaurano rapporti di amicizia. Non si intraprende una terapia con terapeuti amici.
    • Il terapeuta non propone né accetta affari economici, né accetta compensi diversi da quelli pattuiti.
    • Chi richiede al servizio pubblico lo psicologo, può rifiutare il colloquio con lo psichiatra o l’assistente sociale.
    • Non si può prescindere dal fatto che la psicoterapia è anzitutto un rapporto umano, pertanto bisognerebbe sentirsi a proprio agio, avere la sensazione che il terapeuta comunichi autorevolezza, ma anche interesse autentico per il paziente, e che dia la sensazione che ci si possa fidare di lui o di lei.